Fonte: FIAB
Bicicletta sui treni? Con il dlgs 70/14 diventa la regola.
Giovedì, 08 Maggio 2014
Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 6 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 "Disciplina
sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario" (in vigore dal 21 maggio). Una
disposizione del decreto legislativo - art. 6 - riguarda anche il
trasporto delle biciclette, disciplinato dall'art. 5 del regolamento
europeo.
Commenta Giulietta Pagliaccio, presidente della FIAB:
"Finalmente! Adesso il trasporto delle biciclette non è più un servizio
aggiuntivo ma è la regola salvo comprovate ragioni di esclusione che
devono essere espresse. Questo obbliga anche Regioni e Imprese di
trasporto ferroviario a concludere contratti (e prima ancora ad
allestire bandi) di servizio che lo prevedono".
Dichiara Giacomo Scognamillo, responsabile FIAB per Bici+treno ""Non
posso che essere d'accordo anche se non sono nuove le penalità per le
aziende; sono previste sia nella carta dei servizi che nei relativi
contratti. L'articolo 6 comma 1 apre la strada ad eventuali ricorsi,
nelle sedi opportune, in caso di disservizio".
Insomma un passo avanti, anche se per
ora solo sulla carta, che può aiutare le associazioni e i Coordinamenti
regionali della FIAB che da sempre si battono per un servizio Treno+Bici
degno di questo nome.
Art. 6 DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70
Sanzioni relative al trasporto di biciclette
1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5 del regolamento relativo alla possibilita' di trasporto delle biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Articolo 5 -Biciclette
Le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.
Sanzioni relative al trasporto di biciclette
1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5 del regolamento relativo alla possibilita' di trasporto delle biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Articolo 5 -Biciclette
Le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.