Art. 3
E' artigiana l'impresa [...] "la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale".
Legge 8 agosto 1985, n. 443, G.U. n.199 del 24 agosto 1985 (Legge quadro per l'artigianato)
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